Autovelox, decreto omologazione 2026: come fare ricorso adesso

Il modello di ricorso che girava nel 2025 aveva un argomento solo, ma fortissimo: l'autovelox è approvato, non omologato, quindi la multa cade. Chi apre oggi un verbale per un eccesso di velocità recente rischia di trovarci scritto il contrario, con tanto di riferimento normativo: apparecchiatura «omologata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT». Il decreto sull'omologazione degli autovelox ha cambiato le carte in tavola, e contestare una multa oggi richiede un ragionamento diverso.

Diverso non vuol dire impossibile. Vuol dire spostare l'attenzione dalla categoria del dispositivo al singolo apparecchio che ti ha fotografato: la sua taratura, le verifiche, la documentazione che l'amministrazione è in grado di produrre. Le regole generali su tolleranza, distanze e segnalazione le trovi nella nostra guida su autovelox, tutor e tolleranza; qui ci concentriamo su ciò che è cambiato con il decreto e su come leggere un verbale nel 2026.

Autovelox e omologazione: cosa dice il decreto 2026

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è il n. 125 del 2026. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è in vigore dal 12 luglio 2026. Per la prima volta disciplina in modo organico l'intero ciclo di vita dei misuratori di velocità: omologazione del prototipo, conformità dei singoli esemplari, taratura, verifiche di funzionalità.

Il nodo storico era proprio la differenza tra approvazione e omologazione. L'approvazione è un atto amministrativo che valuta l'idoneità del modello sulla base delle caratteristiche dichiarate; l'omologazione è una procedura tecnica più rigorosa, che certifica precisione e affidabilità secondo requisiti fissati in anticipo. Il Codice della strada, all'articolo 142, parla di apparecchi omologati, ma per anni in Italia è mancato il regolamento per omologarli. Il decreto colma quel vuoto.

Le regole tecniche in quattro punti

  • Prove in laboratorio: le tarature vanno eseguite da laboratori accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
  • Errori massimi ammessi in omologazione: 3 km/h per le misure fino a 100 km/h, 3% oltre i 100 km/h. Per la taratura periodica i margini sono leggermente più ampi.
  • Taratura iniziale e poi almeno annuale: un dispositivo che la salta va messo fuori servizio fino alla nuova taratura.
  • Verifiche di funzionalità documentate, con procedure diverse per chi misura la velocità istantanea e per i sistemi a velocità media come i tutor.

Attenzione a non confondere questi margini con la tolleranza che viene sottratta sul verbale. Gli errori massimi del decreto riguardano la precisione che l'apparecchio deve garantire in laboratorio; la riduzione di 5 km/h fino a 100 e del 5% sopra i 100 è la franchigia applicata alla velocità rilevata prima di calcolare la sanzione. Sono due cose diverse, e la seconda continua a valere.

Il colpo di spugna dell'articolo 6

Il passaggio che ha fatto più discutere è l'articolo 6, comma 1. I dispositivi conformi ai prototipi elencati nell'Allegato B, cioè i modelli già approvati in passato, sono considerati omologati da quel giorno senza bisogno di una nuova procedura. È per questo che la stampa ha parlato di decreto «salvavelox». Il vecchio D.M. 282/2017 sulle verifiche è abrogato, ma con un regime transitorio: i certificati di taratura rilasciati secondo le vecchie regole restano validi per un anno, quindi fino al 12 luglio 2027, e le nuove tarature devono già rispettare il decreto del 2026.

Data della violazioneRegole applicabiliDove si gioca il ricorso
Fino all'11 luglio 2026Codice della strada e D.M. 282/2017; nessuna procedura di omologazione operativaDistinzione tra approvazione e omologazione, prova della taratura, segnalazione
Dal 12 luglio 2026 all'11 luglio 2027D.M. 125/2026, con omologazione ex lege dei prototipi in Allegato B e tarature del vecchio regime ancora valideCorrispondenza dell'apparecchio al prototipo, data e validità della taratura, verifiche di funzionalità
Dal 12 luglio 2027D.M. 125/2026 a regime, tarature solo secondo le nuove regoleCertificato di taratura conforme al nuovo decreto, verbali di verifica, censimento del dispositivo

Perché il ricorso del 2025 non basta più

Fino a luglio il ragionamento era lineare. Con l'ordinanza n. 10505 del 2024 la Cassazione aveva chiarito che approvazione e omologazione non sono la stessa cosa e che, per usare un autovelox come prova, serve la seconda. Siccome in Italia la procedura di omologazione non era mai stata attivata, quasi nessun apparecchio poteva dirsi omologato. Molti giudici di pace hanno annullato verbali su questa base.

Oggi lo scenario è un altro. Per i modelli inseriti nell'Allegato B l'omologazione c'è per effetto del decreto, e il verbale lo dichiara in modo esplicito. Scrivere nel ricorso che «l'autovelox non è omologato», senza altro, significa ormai contestare un'affermazione che poggia su una norma vigente. Non è detto che la partita sia chiusa: resta da verificare che l'apparecchio concreto corrisponda davvero a quel prototipo e che sia tarato e verificato come il decreto richiede. Il terreno dello scontro si è spostato lì.

Le due circolari di luglio e la formula nel verbale

A pochi giorni dall'entrata in vigore sono arrivate due circolari. La prima è del MIT, la n. 17852: riguarda la piattaforma telematica ministeriale su cui gli enti devono censire i dispositivi e chiarisce che, per ciascun apparecchio, basta indicare gli estremi del vecchio decreto di approvazione.

La seconda è del Ministero dell'Interno, prot. 300/STRAD/1/0000020354.U/2026, indirizzata agli organi di polizia stradale. Stabilisce che, con il decreto in vigore, i verbali relativi a violazioni rilevate con apparecchi dell'Allegato B devono riportare la formula sull'omologazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto. Chiede inoltre di conservare per ogni dispositivo il certificato di conformità e i verbali delle verifiche di funzionalità con esito positivo.

Da qui una conseguenza pratica. Un verbale per una violazione successiva all'entrata in vigore che non contiene alcun riferimento all'omologazione è un verbale che non rispetta le indicazioni ministeriali, e questo è un elemento da far valere. Viceversa, la presenza della formula non rende il verbale inattaccabile: è una dichiarazione dell'ente, che in caso di contestazione va sostenuta con i documenti.

Mani che tengono un verbale di multa su un tavolo, testo non leggibile
Con il nuovo decreto il verbale deve richiamare l'omologazione del dispositivo.

Cosa dicono i giudici nel 2026

Cassazione, ordinanza n. 7374/2026

È la decisione che ha fatto titolare a molti «basta la taratura». Il caso riguardava multe elevate a Pescara nel 2021. Il giudice di pace le aveva annullate per mancanza di omologazione, il tribunale le aveva ripristinate, la Cassazione ha respinto il ricorso dell'automobilista. Decisivo il fatto che l'amministrazione avesse depositato in giudizio il certificato di taratura periodica, rilasciato pochi mesi prima delle infrazioni.

La lettura corretta, però, è più sfumata di un titolo. La stessa ordinanza ricorda che l'onere di provare omologazione e taratura grava sull'amministrazione, e che le due cose operano su piani distinti. Diversi commentatori la considerano complementare, non opposta, alla decisione del 2024: là mancava ogni documentazione e la multa è caduta, qui la taratura era provata e la multa ha retto. Il messaggio operativo è chiaro: la taratura documentata pesa molto.

Tribunale di Frosinone, sentenza n. 504/2026

Quattro giorni dopo l'entrata in vigore del decreto, il tribunale laziale ha ribadito due principi. Primo: approvazione e omologazione restano procedure diverse, e non si possono usare come sinonimi. Secondo: il decreto di giugno disciplina il futuro e non sana a posteriori le carenze delle multe precedenti. Se il cittadino contesta l'affidabilità dell'apparecchio, non basta che il verbale lo definisca «regolarmente approvato e tarato»: l'ente deve produrre la documentazione su modello, esemplare, tarature e verifiche vigenti alla data dell'infrazione.

Messe insieme, le due decisioni indicano dove si decide oggi un ricorso: sulla carta. Chi ha documenti in ordine vince, chi si affida a una formula prestampata rischia.

Il limite giusto, prima del verbale

Tolleranze, limiti per tipo di strada e sanzioni per l'eccesso di velocità sono tra gli argomenti più frequenti ai quiz. Con l'app Noigui li ripassi sulle domande ministeriali e li porti con te anche al volante.

Check-list: cosa guardare sul verbale

Prima di decidere se contestare, conviene passare il verbale al setaccio. Non è un parere legale sul tuo caso, ma l'elenco dei punti che un avvocato o un'associazione di consumatori controllerebbe per primi.

  • Data e ora della violazione: prima o dopo l'entrata in vigore del decreto? Da qui dipende quale regime si applica.
  • Formula sull'omologazione: per le violazioni successive deve comparire il riferimento all'articolo 6, comma 1, del D.M. 125/2026.
  • Modello e matricola dell'apparecchio: devono essere indicati, e il modello deve corrispondere a un prototipo dell'Allegato B.
  • Taratura: data dell'ultimo certificato e laboratorio che l'ha rilasciato. Se è passato più di un anno rispetto al giorno dell'infrazione, il punto è serio.
  • Tolleranza: la velocità considerata per la sanzione deve essere quella rilevata meno 5 km/h, o meno il 5% sopra i 100 km/h.
  • Segnalazione della postazione: cartelli ben visibili prima del punto di rilevamento, alle distanze previste. Le fotografie del luogo, scattate subito, valgono più dei ricordi.
  • Notifica: se la contestazione non è stata immediata, il verbale deve arrivare entro 90 giorni dall'accertamento al proprietario del veicolo residente in Italia.
  • Punti e sospensione: controlla quanti punti vengono decurtati e se è prevista la sospensione della patente, che cambia molto la convenienza del ricorso.
  • Termini: 60 giorni dalla notifica per il ricorso al Prefetto, 30 giorni per quello al Giudice di pace.

Sui punti, un consiglio pratico: prima di scegliere, verifica il tuo saldo con la procedura descritta nella guida su come controllare i punti della patente. Chi ha ancora pochi anni di patente parta dalle regole sulle sanzioni per neopatentati che superano i limiti, perché la decurtazione è raddoppiata.

Tecnico al banco di prova mentre verifica uno strumento di misura della velocità
La taratura va ripetuta almeno una volta l'anno da un laboratorio accreditato.

Prima o dopo il decreto: due scenari

Violazione accertata prima del decreto

Qui il decreto nuovo pesa poco. Vale la disciplina precedente, e l'orientamento del Tribunale di Frosinone conferma che l'omologazione introdotta dal decreto non si estende all'indietro. Resta quindi spendibile l'argomento della differenza tra approvazione e omologazione, da affiancare sempre alla richiesta di prova della taratura: l'ordinanza della Cassazione mostra che, se l'ente deposita un certificato di taratura valido, il giudice può comunque confermare la multa. Un ricorso costruito solo sull'omologazione, quindi, è meno solido di un anno fa anche per le violazioni passate.

Violazione accertata con il decreto in vigore

Qui l'omologazione del modello, se è in Allegato B, è data per legge. Le contestazioni utili riguardano l'esemplare concreto: la sua conformità al prototipo, attestata dal certificato di conformità; la taratura, che nel primo anno può ancora essere quella rilasciata con le vecchie regole ma deve essere in corso di validità; le verifiche di funzionalità, che devono risultare da un verbale; il censimento sulla piattaforma del MIT. A questi si aggiungono i vizi classici, che il decreto non tocca: segnalazione mancante o insufficiente, errori nella notifica, dati del veicolo sbagliati.

Prima di scrivere il ricorso

Il primo passo è procurarsi i documenti. Con una richiesta di accesso agli atti all'ente che ha elevato la multa si possono chiedere il certificato di taratura, il certificato di conformità e il verbale dell'ultima verifica di funzionalità relativi all'apparecchio indicato nel verbale. Se l'ente non risponde o consegna documenti incompleti, è un elemento in più da portare davanti al giudice.

Il secondo passo è scegliere la strada, sapendo che si esclude l'altra. Il ricorso al Prefetto è gratuito, ma se viene respinto l'importo da pagare è almeno il doppio del minimo. Quello al Giudice di pace richiede il contributo unificato e, in caso di sconfitta, può comportare le spese di giudizio. Come si presentano i due ricorsi, con modelli e costi, lo spieghiamo nella guida su come fare ricorso a una multa. Un'avvertenza che vale sempre: pagare la multa, anche con lo sconto del 30% entro cinque giorni, chiude la questione e preclude il ricorso.

Se la sanzione comporta la sospensione della patente, i tempi stringono, perché il documento può essere ritirato subito o su provvedimento del Prefetto: cosa succede in quei casi è nella guida su ritiro e sospensione della patente. E per chi si chiede se il nuovo Codice cambierà di nuovo tutto: la bozza in discussione propone multe proporzionali ai km/h in eccesso, ma non è in vigore; ne abbiamo parlato nella guida al nuovo Codice della strada 2026. Nel frattempo, dal 1° gennaio 2027 gli importi dovrebbero essere adeguati all'inflazione: i dettagli sono nella guida all'aumento delle multe nel 2027.

Domande frequenti

Una multa da autovelox senza omologazione è ancora annullabile?

Dipende da quando è stata accertata la violazione. Per quelle precedenti al D.M. 125/2026 la distinzione tra approvazione e omologazione resta un argomento, ma se l'ente prova una taratura valida il giudice può confermare la multa. Per quelle successive, i modelli elencati nell'Allegato B del decreto sono considerati omologati per legge.

Cosa deve scrivere il verbale con il nuovo decreto?

Secondo la circolare del Ministero dell'Interno, i verbali per violazioni rilevate con apparecchi dell'Allegato B devono indicare che l'apparecchio è omologato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 125/2026. Un verbale che non lo riporta non rispetta le indicazioni ministeriali.

Ogni quanto va tarato un autovelox?

Il decreto prevede una taratura iniziale e poi una taratura periodica almeno annuale, eseguita da un laboratorio accreditato. Nel primo anno di applicazione restano validi i certificati rilasciati secondo il vecchio D.M. 282/2017.

Il decreto del 2026 sana le multe degli anni passati?

No. Secondo il Tribunale di Frosinone, sentenza n. 504/2026, il decreto disciplina il futuro e non rimedia a posteriori alle carenze delle multe precedenti. L'ente deve dimostrare di aver rispettato le regole vigenti alla data dell'infrazione.

Entro quando si fa ricorso contro una multa da autovelox?

Entro 60 giorni dalla notifica se ci si rivolge al Prefetto, entro 30 giorni se si sceglie il Giudice di pace. Le due strade sono alternative e il pagamento della multa, anche ridotto, preclude il ricorso.