Dal 14 dicembre 2024 l’articolo 187 del Codice della Strada non punisce più chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma chi guida dopo averle assunte. È una differenza di due parole che ha cambiato tutto: non serve più dimostrare che il conducente fosse concretamente alterato. Attenzione però: la sola positività non porta in automatico a una condanna. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10 del 2026, ha salvato la norma ma le ha messo dei paletti precisi. In questa guida trovi cosa prevede oggi l’articolo 187, quali sanzioni si rischiano davvero, come funziona il controllo su strada e perché la differenza con l’alcol è più grande di quanto sembri.
Cosa dice oggi l’articolo 187
Nella versione precedente, la contestazione richiedeva la prova di uno stato di alterazione psico-fisica: gli agenti dovevano riscontrare sintomi concreti — pupille, coordinazione, linguaggio — e collegarli all’assunzione. La riforma ha eliminato quel requisito, sostituendo il nesso causale (“guidare sotto l’effetto”) con un nesso temporale (“guidare dopo aver assunto”).
La conseguenza pratica è enorme, perché alcune sostanze restano rilevabili nei fluidi biologici molto dopo che i loro effetti sono svaniti. Con la nuova formulazione, in teoria, poteva essere sanzionato anche chi non era in alcun modo alterato al momento del controllo. Ed è esattamente il punto su cui è intervenuta la Consulta.
La sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale
Chiamata a decidere sulla legittimità della nuova formulazione, la Corte non ha dichiarato incostituzionale l’articolo 187. Lo ha però “salvato” imponendo una lettura conforme ai principi di offensività e proporzionalità. In sostanza, la norma resta valida solo se interpretata così:
- la sostanza deve essere rilevata nei liquidi biologici in un momento cronologicamente prossimo alla guida, non a giorni di distanza;
- per tipo e quantità deve risultare generalmente idonea, secondo le conoscenze scientifiche attuali, ad alterare le condizioni psicofisiche di un assuntore medio: le tracce residue non bastano;
- la guida deve essere avvenuta quando era ancora ragionevole presumere che gli effetti fossero in corso. Non serve provare sintomi concreti, ma se gli effetti erano ormai esauriti il reato non c’è.
Detto in modo semplice: la positività, da sola, non basta. Serve un quadro tecnico che colleghi la sostanza trovata al momento in cui la persona era alla guida. Per chi studia per l’esame, però, la regola da memorizzare resta la più severa: per il conducente non esiste alcuna soglia legale di tolleranza, a differenza dell’alcol dove i famosi 0,5 g/l delimitano il lecito dall’illecito.
Dopo la sentenza: chi rischia davvero e chi no
La decisione porta la data del 1° dicembre 2025 ed è stata depositata il 29 gennaio 2026. A sollevare i dubbi erano stati tre giudici per le indagini preliminari, a Pordenone, Macerata e Siena, alle prese con conducenti trovati positivi senza alcun segno di alterazione. La Consulta ha dichiarato le questioni non fondate: il testo dell’articolo 187 resta com’è, parola per parola. Cambia il modo in cui va applicato. Il Ministero delle infrastrutture ha letto la pronuncia come una conferma della riforma, molti difensori la considerano un freno. Tutte e due le letture hanno una parte di verità.
Il punto fermo è questo. Per condannare non occorre dimostrare che il conducente fosse concretamente alterato, e gli agenti non devono annotare pupille dilatate o frasi sconnesse. Occorre però che la sostanza trovata sia, per tipo e quantità, capace in generale di alterare una persona media, e che la guida sia avvenuta quando era ragionevole presumere che quell’effetto fosse ancora in corso. È un pericolo presunto, non un automatismo.
Tre situazioni a confronto
- Controllo alle due di notte, un’ora dopo l’uscita da una festa, con cocaina rilevata in laboratorio in quantità significativa: è esattamente il caso che la norma vuole colpire, e la sentenza non offre scappatoie.
- Controllo il martedì mattina, dopo uno spinello fumato il sabato sera, con una positività residua: il giudice deve chiedersi se, a quella distanza e con quella concentrazione, fosse ragionevole presumere effetti ancora attivi. Se la risposta è no, il reato non c’è.
- Solo test salivare rapido, senza analisi sul campione: un test qualitativo dice che una sostanza c’è, non quanta ce n’è. E la quantità è proprio il dato che la Corte ha messo al centro.
Resta un’avvertenza pratica. Nessuno è in grado di stimare da solo, prima di mettersi al volante, per quanto tempo durino gli effetti di ciò che ha assunto, e la sentenza non indica soglie numeriche né finestre orarie. La valutazione passa dalla consulenza tossicologica, caso per caso, spesso quando la patente è già stata ritirata in via cautelare. Per chi guida la regola sicura è una sola: niente sostanze prima di guidare. Chi vuole sapere se la riforma complessiva in preparazione toccherà di nuovo questa materia trova lo stato dei lavori nell’articolo sul nuovo Codice della strada in cantiere.

Le sanzioni previste dall’articolo 187
La guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti non è un illecito amministrativo: è un reato, sempre, senza fasce intermedie. Non esiste l’equivalente della prima fascia dell’alcol, quella che si chiude con una multa e nulla più.
Come vedi, il punto di partenza dell’articolo 187 coincide con il punto di arrivo dell’articolo 186: le pene sono quelle della fascia più grave dell’alcol, quella oltre 1,5 g/l. Chi confronta i due articoli lo capisce subito, ed è un confronto che vale la pena fare leggendo anche la guida su alcol alla guida, limiti e sanzioni.
Quando la patente viene revocata
La sospensione è la regola, ma in tre situazioni si passa direttamente alla revoca:
- recidiva nel triennio: una seconda violazione entro tre anni;
- incidente stradale provocato dal conducente;
- esito della visita medica che accerta l’inidoneità alla guida.
Dopo la revoca non si può conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data del provvedimento, e il percorso ricomincia da zero: nuovo esame di teoria, nuovo esame pratico, nuova visita medica. Se non è chiara la differenza tra i due provvedimenti, l’abbiamo spiegata nell’articolo su ritiro e sospensione della patente.
Le aggravanti
Guida notturna. Se il fatto è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7, l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà. È lo stesso meccanismo previsto per l’alcol.
Incidente. Se il conducente provoca un sinistro, le pene sono raddoppiate e la patente è sempre revocata. In caso di lesioni gravi o di decesso entrano poi in gioco le fattispecie di lesioni stradali e omicidio stradale, con conseguenze penali molto più pesanti.
Conducenti professionali. Per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose le sanzioni sono aumentate da un terzo alla metà, con perdita quasi automatica dell’idoneità professionale.
Le regole si imparano rispondendo, non rileggendo
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Come funziona il controllo, passo per passo
L’accertamento non si esaurisce sul ciglio della strada. La procedura si articola in fasi successive, e conoscerle aiuta a capire perché la sentenza della Consulta ha tanto peso.
1. Accertamento preliminare non invasivo. Gli organi di polizia stradale possono sottoporre il conducente a test qualitativi rapidi, tipicamente su saliva. È uno screening: dà un’indicazione, non una prova.
2. Prelievo del campione. Se lo screening è positivo, o se ci sono altri elementi, si procede al prelievo di fluido del cavo orale, che viene inviato a strutture o laboratori accreditati per l’analisi.
3. Analisi di laboratorio. Solo l’esame condotto in laboratorio, con metodiche validate, ha valore probatorio. È qui che si stabilisce quale sostanza è presente e in quale concentrazione — l’elemento che la Corte costituzionale ha reso decisivo.
4. Accompagnamento in struttura sanitaria. Nei casi in cui gli accertamenti su strada non siano possibili, il conducente può essere accompagnato presso strutture sanitarie per il prelievo di campioni biologici.
Durante l’iter la patente può essere ritirata in via cautelare, in attesa dell’esito: significa che si resta a piedi anche prima di qualsiasi condanna.

Rifiutare il test: la scelta peggiore
Come per l’alcol, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti è un reato autonomo, previsto dal comma 8. Le pene sono le stesse della violazione principale: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno, sospensione della patente e obbligo di visita medica. Chi rifiuta non evita nulla: si consegna direttamente al trattamento sanzionatorio più severo, rinunciando in più alla possibilità di dimostrare la propria estraneità.
E i farmaci? Il caso di cui si parla poco
L’articolo 187 riguarda le sostanze stupefacenti e psicotrope. Ma molti medicinali di uso comune — antistaminici, ansiolitici, antidepressivi, alcuni antidolorifici e sciroppi per la tosse — riducono i riflessi, la vigilanza e la capacità di giudizio, e alcuni contengono principi attivi classificati come psicotropi.
Due regole pratiche, che sono anche argomento d’esame:
- leggere sempre il foglietto illustrativo: la dicitura sull’effetto sulla capacità di guidare è obbligatoria;
- non associare mai farmaci e alcol, perché gli effetti si potenziano a vicenda in modo imprevedibile.
Il tema è ricorrente nei quiz ministeriali: puoi allenarti con il quiz su sonnolenza e farmaci. Ricorda inoltre che l’uso abituale di alcune terapie va dichiarato in fase di certificato medico anamnestico.

Neopatentati e conducenti giovani
Il divieto è identico per tutti, le pene no. L’articolo 187 richiama i conducenti elencati nel comma 1 dell’articolo 186-bis: chi ha meno di 21 anni, chi ha la patente B da meno di tre anni, chi guida per professione o conduce mezzi pesanti. Per loro ammenda, arresto e sospensione sono aumentati da un terzo alla metà. Pesa molto anche la sanzione accessoria sui punti. Per i neopatentati la decurtazione dei punti è raddoppiata: 10 punti diventano 20, cioè l’intero saldo iniziale. E quando il saldo arriva a zero non basta frequentare un corso di recupero: scatta l’obbligo dell’esame di revisione. Vale la pena sapere come controllare il proprio saldo e come recuperare i punti prima di trovarsi in quella situazione.
Le trappole dei quiz su questo argomento
La soglia che non esiste. Affermazioni del tipo “è consentito guidare se la quantità di sostanza è minima” sono false: a differenza dell’alcol, per le sostanze stupefacenti non è prevista alcuna soglia di tolleranza a favore del conducente.
Amministrativo o penale. Frasi come “la guida dopo l’assunzione di stupefacenti comporta solo una sanzione amministrativa” sono false: si tratta sempre di un reato.
Il rifiuto conveniente. “Rifiutare l’accertamento comporta solo una multa” è falso: il rifiuto è punito come la violazione principale.
La confusione con l’alcol. Attenzione a non trasferire all’articolo 187 le tre fasce dell’articolo 186: qui la struttura è unica. Se vuoi verificare di aver capito, il quiz interattivo su droga e guida è il posto giusto, e trovi tutti gli altri argomenti nella pagina degli argomenti dell’esame.
Domande frequenti
Esiste una soglia minima consentita di sostanze stupefacenti alla guida?
No. A differenza dell’alcol, per il quale il limite è 0,5 g/l, l’articolo 187 non prevede alcuna soglia di tolleranza. Ciò che la sentenza n. 10/2026 richiede è che la quantità rilevata sia idonea ad alterare un consumatore medio e che il prelievo sia temporalmente vicino alla guida.
La positività al test basta per la condanna?
No. Dopo la sentenza n. 10/2026 della Corte costituzionale servono una sostanza rilevata in un momento vicino alla guida e una quantità generalmente idonea ad alterare un assuntore medio. Non occorre invece dimostrare sintomi concreti di alterazione.
Si rischia per una sostanza assunta giorni prima del controllo?
Secondo la Corte costituzionale no, se al momento della guida non era più ragionevole presumere che gli effetti fossero in corso. Le tracce residue non bastano: contano insieme il tipo di sostanza, la quantità rilevata e la distanza di tempo, valutati con criteri scientifici.
Gli agenti devono accertare sintomi di alterazione?
No. Dopo la riforma del 2024 lo stato di alterazione non va più provato con sintomi osservati su strada, e la sentenza della Consulta non lo ha reintrodotto. Decisivo è l’esito delle analisi sul campione biologico, letto alla luce delle conoscenze tossicologiche.
Quanto dura la sospensione della patente?
Da uno a due anni. Diventa revoca in caso di recidiva nel triennio, di incidente provocato dal conducente o di inidoneità accertata dalla visita medica; in quel caso servono tre anni prima di poter conseguire una nuova patente.
Cosa succede se rifiuto il test salivare?
Il rifiuto è un reato autonomo punito con le stesse pene della violazione principale: ammenda da 1.500 a 6.000 euro, arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente.
I farmaci rientrano nell’articolo 187?
Solo quelli che contengono sostanze stupefacenti o psicotrope. Tutti gli altri non fanno scattare l’articolo 187, ma possono comunque compromettere la capacità di guida e rilevare sotto il profilo della responsabilità del conducente: il foglietto illustrativo va sempre letto.
Quanti punti si perdono?
Dieci punti, che diventano venti per i neopatentati per effetto del raddoppio previsto nei primi tre anni.
Il punto in poche righe
Dopo la riforma l’articolo 187 punisce chi guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, non più solo chi guida in stato di alterazione; la Corte costituzionale ha però imposto che l’accertamento sia vicino nel tempo alla guida e che la quantità rilevata sia realmente idonea ad alterare. Le pene partono da dove finiscono quelle dell’alcol: ammenda fino a 6.000 euro, arresto fino a un anno, sospensione fino a due anni, revoca in caso di incidente o recidiva. E non esiste alcuna soglia entro cui sia lecito mettersi al volante.
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