Monopattini elettrici: le regole in vigore, contrassegno e assicurazione

Per anni il monopattino elettrico è stato l'unico mezzo a motore che si poteva comprare in un negozio di elettronica e portare in strada senza altro adempimento. Quella stagione è finita. Dal 16 maggio 2026 è operativo l'obbligo del contrassegno identificativo, gestito attraverso una piattaforma telematica del ministero, e dal 16 luglio 2026 è entrato in vigore anche l'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, dopo un rinvio disposto con circolare congiunta per consentire alle compagnie di adeguare prodotti e procedure.

Il risultato è che oggi un monopattino privato ha un contrassegno associato a un proprietario, una polizza verificabile in tempo reale e un archivio nazionale che tiene traccia di entrambi. Chi lo usa per andare al lavoro farebbe bene a leggere questa pagina fino in fondo, perché diverse regole che sembrano dettagli producono sanzioni immediate.

Che cosa è, per la legge, un monopattino elettrico

La definizione è tecnica e serve a distinguere il mezzo legittimo da quello che non può circolare. Il monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve avere le caratteristiche tecnico costruttive definite con decreto ministeriale, assenza di posti a sedere, un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, un segnalatore acustico, un regolatore di velocità configurabile e la marcatura CE prevista dalla direttiva europea sulle macchine.

Dal 30 settembre 2022 i monopattini commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote, e quelli già in circolazione prima di quella data dovevano essere adeguati entro il 1° gennaio 2024. Un monopattino privo di frecce o con freno su una sola ruota, oggi, non è a norma.

Per tutto ciò che la legge non disciplina espressamente, i monopattini sono equiparati ai velocipedi. È la regola di chiusura che spiega molte risposte: dove non c'è una norma specifica, si guarda a quella delle biciclette.

Contrassegno e assicurazione: come funzionano davvero

Il contrassegno è un adesivo plastificato e non rimovibile, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, associato in modo univoco a una combinazione alfanumerica e al proprietario. L'archivio nazionale dei veicoli tiene nota della combinazione rilasciata e dei dati anagrafici del proprietario.

La richiesta passa esclusivamente da una piattaforma telematica dedicata, raggiungibile dal Portale dell’Automobilista, che è l'unico canale per il rilascio, il rinnovo, la cancellazione e la comunicazione di furto, smarrimento o deterioramento. L'accesso avviene con identità digitale di secondo livello o carta d'identità elettronica; si inseriscono i dati anagrafici, si sceglie l'ufficio di motorizzazione o lo studio di consulenza presso cui ritirare il contrassegno e si paga tramite il sistema di pagamenti pubblici. Il contrassegno in sé costa 8,66 euro, cifra che comprende produzione, IVA e la quota destinata alla sicurezza stradale. A questa si aggiungono i diritti della Motorizzazione, l'imposta di bollo e la commissione del pagamento: il totale, secondo le stime più diffuse, sta tra 33 e 38 euro circa.

Per i minori che abbiano compiuto quattordici anni la richiesta è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale, con dichiarazione sostitutiva resa direttamente in piattaforma. Le imprese seguono una procedura analoga con integrazione automatica dei dati camerali.

Sul fronte assicurativo, il monopattino non può essere posto in circolazione se non è coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. La piattaforma è integrata con i sistemi del settore assicurativo, il che consente la verifica in tempo reale dell'associazione tra contrassegno e proprietario, della copertura assicurativa e della validità del contrassegno. Gli organi di polizia stradale possono consultare direttamente la piattaforma durante i controlli.

Tradotto in pratica: il controllo su strada non richiede più di leggere documenti. Basta il contrassegno.

Le date: perché si legge 16 maggio e anche 17

Il quadro operativo è stato fissato dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 6 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo, che ha attivato la piattaforma e concesso sessanta giorni per mettersi in regola. La data più citata è il 16 maggio 2026; altre fonti indicano il 17, contando i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il giorno dopo la pubblicazione. Per chi circola oggi la differenza non conta più: senza contrassegno non si esce.

L'assicurazione ha seguito un percorso diverso. Doveva partire insieme al contrassegno, ma una circolare congiunta del Ministero delle infrastrutture e del Ministero delle imprese, diffusa in aprile, l'ha spostata al 16 luglio 2026. Il motivo era tecnico: bisognava far dialogare la piattaforma della Motorizzazione, la banca dati assicurativa e i sistemi delle compagnie, perché il controllo su strada funziona solo se al codice del contrassegno corrisponde una polizza verificabile. È anche per questo che l'ordine dei passaggi conta: prima il contrassegno, poi la polizza. Una copertura base costa di solito qualche decina di euro l'anno, mentre le formule con garanzie aggiuntive possono superare i cento.

La strada è la stessa per tutti

Precedenze, segnaletica e comportamento non cambiano perché il mezzo è piccolo. Ripassa le regole con le simulazioni ministeriali di Noigui.

Le regole di circolazione, una per una

Sono elencate dalla legge in modo puntuale e riguardano tutte comportamenti che si vedono ogni giorno in città.

  • Età minima. Il monopattino può essere condotto solo da chi ha compiuto quattordici anni.
  • Casco per tutti. I conducenti hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate previste per i caschi da ciclismo. L'obbligo non riguarda più i soli minorenni.
  • Solo strade urbane fino a 50 km/h. I monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h. Le strade extraurbane sono escluse.
  • Velocità. Non oltre 20 km/h in circolazione ordinaria, non oltre 6 km/h nelle aree pedonali.
  • Mai sul marciapiede. Sul marciapiede è consentita esclusivamente la conduzione a mano. È vietato anche circolare contromano.
  • Nessun passeggero, nessun carico. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare.
  • Entrambe le mani sul manubrio. Il conducente deve avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che sia necessario segnalare una svolta su mezzi privi di indicatori di direzione.
  • Luci e alta visibilità. Da mezz'ora dopo il tramonto e per tutto il periodo dell'oscurità, e di giorno quando le condizioni di visibilità lo richiedono, servono luce bianca o gialla fissa davanti e luce rossa fissa dietro, entrambe accese e funzionanti, oltre ai catadiottri rossi posteriori. Nelle ore di oscurità il conducente deve inoltre indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

Il giubbotto ad alta visibilità è la prescrizione più ignorata di tutto l'elenco, e insieme al casco è quella che incide di più sulle conseguenze reali di una caduta.

Due monopattini elettrici parcheggiati in uno stallo a bordo strada accanto a una piazza, marciapiede libero
La sosta dei monopattini sul marciapiede è vietata, salvo nelle aree riservate che il comune individua con ordinanza.

La sosta, il capitolo che nessuno legge

È vietata la sosta dei monopattini sul marciapiede. I comuni possono individuare con ordinanza aree di sosta riservate anche sul marciapiede, ma solo a condizione che dimensioni e caratteristiche lo consentano e che nella parte rimanente resti assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità.

Queste aree devono essere indicate con la prescritta segnaletica verticale e orizzontale, oppure possono essere prive di segnaletica purché le coordinate della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente sul sito del comune. In ogni caso, ai monopattini è consentita la sosta negli stalli riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli.

Chi lascia il mezzo appoggiato a un muro in mezzo al passaggio incorre nella sanzione prevista per la sosta irregolare di ciclomotori e motoveicoli. Non è una zona grigia: la norma richiama espressamente quella disciplina.

Sanzioni

ViolazioneSanzione
Violazione delle regole di circolazione, dalle luci ai limiti di velocitàDa 50 a 250 euro
Circolazione con un monopattino privo dei requisiti tecnici o degli indicatori di svolta e frenoDa 200 a 800 euro
Circolazione senza contrassegno, con contrassegno non visibile, alterato o contraffattoDa 100 a 400 euro
Circolazione senza copertura assicurativaDa 100 a 400 euro
Mancata comunicazione della variazione di residenza del proprietarioDa 100 a 400 euro
Sosta irregolareSanzione prevista per ciclomotori e motoveicoli
Motore termico o motore elettrico oltre 1 kWSanzione pecuniaria e confisca del mezzo

Il noleggio: regole diverse, responsabilità diverse

I servizi di noleggio, anche in modalità a flusso libero, possono essere attivati esclusivamente con deliberazione della giunta comunale, che deve stabilire il numero di licenze attivabili e il numero massimo di dispositivi in circolazione, l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio, le modalità di sosta consentite e le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree, imponendo al gestore l'installazione di sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei mezzi fuori da quelle aree.

Gli operatori devono inoltre prevedere l'acquisizione di una fotografia al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione del mezzo sulla pubblica via, e sono tenuti a organizzare campagne informative con i comuni e a inserire nelle applicazioni di noleggio le regole fondamentali.

Chi usa un mezzo a noleggio resta comunque il conducente, e le regole su casco, età, velocità, marciapiedi e alta visibilità si applicano a lui esattamente come a chi guida un monopattino di proprietà. Il fatto che l'applicazione consenta di sbloccare il mezzo non certifica nulla sul rispetto delle prescrizioni.

Cosa fare se hai già un monopattino

Il percorso, in ordine, è questo.

  • Verifica tecnica. Controlla potenza nominale, marcatura CE, presenza di indicatori di svolta e di freno su entrambe le ruote, segnalatore acustico, luci e catadiottri. Un mezzo non conforme non si mette in regola con un adesivo.
  • Richiesta del contrassegno. Si fa sulla piattaforma telematica con identità digitale, scegliendo il punto di ritiro e pagando il corrispettivo previsto.
  • Applicazione. Il contrassegno va applicato in modo visibile e non rimovibile. Un adesivo coperto, staccato o illeggibile equivale, ai fini della sanzione, alla sua assenza.
  • Polizza. Va stipulata una copertura di responsabilità civile verso terzi prima di rimettersi in strada.
  • Aggiornamenti. Cambio di residenza, furto, smarrimento o deterioramento vanno comunicati attraverso la stessa piattaforma.

Un'annotazione che vale la pena fare, perché tocca il senso di tutta la riforma. Il monopattino è il mezzo con il più alto rapporto tra fragilità del conducente e velocità raggiunta: nessuna carrozzeria, ruote piccole che una buca ferma di colpo, e un baricentro alto. Le regole sul casco, sull'alta visibilità e sul divieto di trasportare passeggeri non nascono da un'ostilità verso la micromobilità, ma dalla forma degli incidenti che questi mezzi producono. È la ragione per cui, tra tutte le prescrizioni elencate qui, quelle che conviene rispettare per primi non sono le più sanzionate, ma le più protettive.

I dispositivi che non sono monopattini

Sugli stessi marciapiedi circolano oggi mezzi che si somigliano molto e che la legge tratta in modo completamente diverso. La distinzione conta, perché la sanzione più pesante dell'intera disciplina colpisce proprio chi sbaglia categoria.

È vietata la circolazione dei monopattini a motore con requisiti diversi da quelli previsti dalla legge. Quando il mezzo ha un motore termico oppure un motore elettrico di potenza nominale continua superiore a un chilowatt, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la confisca del veicolo. È il caso dei modelli ad alte prestazioni venduti online come dispositivi per uso privato o sportivo: possono essere legittimamente acquistati, ma non possono circolare su strada pubblica.

Restano fuori dalla disciplina anche i dispositivi con posti a sedere, che per definizione non sono monopattini, e le biciclette a pedalata assistita, che seguono le proprie regole. Prima di acquistare un mezzo conviene quindi leggere due dati sulla scheda tecnica, la potenza nominale continua e la presenza della marcatura CE, e verificare che il venditore non stia semplicemente dichiarando che il mezzo è omologato per la strada senza indicare in base a quale normativa.

Un ultimo dettaglio spesso ignorato: si considerano in circolazione i mezzi condotti nelle aree aperte al pubblico transito, quindi il fatto di trovarsi in un parcheggio privato aperto al pubblico o in un cortile condominiale accessibile non sposta l'applicazione delle regole quanto si crede.

Domande frequenti

Da quando serve il contrassegno per i monopattini?

Da metà maggio 2026: la data più citata è il 16 maggio, alcune fonti indicano il 17 contando i sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto MIT del 6 marzo 2026. La richiesta si fa solo online, sulla piattaforma ministeriale raggiungibile dal Portale dell’Automobilista, con SPID o CIE.

Quanto costa il contrassegno del monopattino?

Il contrassegno costa 8,66 euro, ma a questa cifra si aggiungono diritti della Motorizzazione, imposta di bollo e commissione di pagamento: il totale si aggira tra 33 e 38 euro circa. Si paga con pagoPA durante la procedura online e si ritira in Motorizzazione o presso uno studio di consulenza.

L'assicurazione per il monopattino è obbligatoria?

Sì. La legge prevede che i monopattini non possano essere posti in circolazione senza copertura per la responsabilità civile verso terzi. L'obbligo, inizialmente atteso per il 16 maggio 2026, è entrato in vigore il 16 luglio 2026 dopo un rinvio disposto con circolare congiunta dei ministeri competenti.

Il casco è obbligatorio anche per i maggiorenni?

Sì. I conducenti dei monopattini hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate, senza distinzione di età. In precedenza l'obbligo riguardava i soli minorenni.

Dove si può circolare con il monopattino elettrico?

Solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h, rispettando il limite di 20 km/h e quello di 6 km/h nelle aree pedonali. È vietata la circolazione sui marciapiedi, dove il mezzo può solo essere condotto a mano, ed è vietato circolare contromano.

Si può parcheggiare il monopattino sul marciapiede?

No, salvo che il comune abbia individuato con ordinanza aree di sosta riservate anche sul marciapiede, garantendo la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. È invece sempre consentita la sosta negli stalli riservati a biciclette, ciclomotori e motoveicoli.

Cosa si rischia circolando senza assicurazione?

Dal 16 luglio 2026 chi circola con un monopattino senza copertura di responsabilità civile rischia una sanzione da 100 a 400 euro, la stessa prevista per chi non ha il contrassegno. In caso di incidente, inoltre, il risarcimento dei danni causati a terzi può essere chiesto direttamente a chi guidava.