Auto con targa estera in Italia: art. 93-bis, REVE e sanzioni per residenti, frontalieri e stranieri

Marco rientra a Torino dopo sei anni a Monaco di Baviera, con la sua station wagon ancora targata in Germania. Il 1° marzo ottiene la residenza anagrafica in città. Da quel giorno ha tre mesi per immatricolarla in Italia: se il 2 giugno viene fermato con la targa tedesca, rischia una multa da 400 euro in su, il ritiro del documento di circolazione e, nei casi peggiori, la confisca dell'auto. Chi guida un'auto con targa estera in Italia deve fare i conti con l'articolo 93-bis del Codice della strada, una norma che negli ultimi anni è cambiata più volte e su cui circolano ancora regole superate, a cominciare da quella dei sessanta giorni.

La disciplina attuale distingue quattro figure: il residente che è proprietario del veicolo estero, il residente che guida un veicolo estero di altri, il lavoratore frontaliero e chi in Italia non è residente. Per ciascuna cambiano obblighi, termini e sanzioni. Il riferimento, qui, è il testo vigente dell'articolo 93-bis e dell'articolo 132 del Codice.

La regola dei sessanta giorni non esiste più (quasi)

La prima versione della norma, introdotta con il decreto sicurezza del 2018, vietava a chi era residente in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. Quella formulazione, contestata anche in sede europea, è stata riscritta dalla legge n. 238, la legge europea 2019-2020. Oggi il perno non è più un divieto generale, ma una serie di obblighi diversi a seconda di chi è il proprietario e di chi guida.

I sessanta giorni sopravvivono in due punti precisi e marginali: sono il termine che i lavoratori frontalieri hanno per registrare il proprio veicolo e la soglia di residenza citata per chi guida veicoli di imprese di San Marino. Chi legge su un forum che dopo due mesi di residenza la targa estera è vietata sta leggendo una norma che non c'è più.

Residente e proprietario: tre mesi per immatricolare in Italia

Il comma 1 riguarda chi possiede un'auto, una moto o un rimorchio immatricolati all'estero e acquisisce la residenza anagrafica in Italia. Il veicolo è ammesso a circolare a una condizione: che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza venga immatricolato in Italia secondo le regole ordinarie degli articoli 93 e 94 del Codice. Il termine decorre dalla data di iscrizione all'anagrafe del Comune, non dal giorno dell'arrivo in Italia né da quello del contratto d'affitto.

Tre mesi sembrano tanti, ma la reimmatricolazione di un veicolo estero richiede documenti del Paese d'origine, a volte traduzioni, e appuntamenti presso gli uffici della Motorizzazione e del PRA. Chi rientra dall'estero farebbe bene ad avviare la pratica nelle prime settimane. Nello stesso periodo va sistemata anche la patente: quella rilasciata da uno Stato extra UE ha regole di conversione proprie, spiegate nella guida su come convertire la patente estera in Italia.

L'alternativa all'immatricolazione è una sola: portare il veicolo fuori dal territorio nazionale. Non esiste la possibilità, per il residente proprietario, di tenere l'auto con targa estera iscrivendola al registro dei veicoli esteri. Il REVE serve ad altri casi.

Documenti del veicolo custoditi nel vano portaoggetti di un'auto
Chi guida un'auto estera di altri deve avere a bordo un documento con data certa.

Residente che guida un'auto estera di altri: documento a bordo e REVE

È il caso più diffuso: l'auto è intestata a qualcuno che vive all'estero, o a una società straniera, e la guida una persona residente in Italia. Pensiamo a Giulia, che vive a Milano e usa ogni tanto l'auto del compagno residente a Lione, o a un professionista che ha preso un'auto a noleggio a lungo termine da una società con sede in un altro Paese dell'Unione. Il comma 2 prevede due livelli di obblighi.

Sempre: il documento con data certa

A bordo deve esserci un documento sottoscritto dall'intestatario del veicolo, con data certa, da cui risultino il titolo e la durata della disponibilità: comodato, noleggio, leasing, prestito tra privati. Non basta un messaggio sul telefono. La data certa si può ottenere, per esempio, con una firma autenticata o con strumenti che attestano in modo opponibile la data del documento: su questo aspetto conviene farsi consigliare da chi redige la scrittura.

Oltre i trenta giorni: la registrazione al REVE

Quando la disponibilità del veicolo da parte di una persona o di un'impresa residente o con sede in Italia supera trenta giorni nell'anno solare, anche non continuativi, titolo e durata vanno registrati a cura dell'utilizzatore in un elenco del sistema informativo del PRA: è il Registro dei veicoli esteri, il REVE. Trenta giorni non consecutivi significa che contano anche i fine settimana sparsi: quattro weekend lunghi al mese per un anno superano la soglia molto presto.

Ogni successiva variazione della disponibilità va annotata entro tre giorni da chi cede l'auto; in caso di trasloco o di cambio di sede provvede chi ha la disponibilità. Se a bordo manca il documento e il veicolo non risulta registrato, la legge considera la disponibilità in capo al conducente, che deve registrarsi immediatamente.

C'è una conseguenza che spesso sfugge. Finché resta iscritto al REVE, il veicolo straniero è trattato come un veicolo immatricolato in Italia per tutte le norme del Codice della strada. È il motivo principale per cui il registro esiste: rendere identificabile chi guida, anche ai fini delle multe per velocità, ZTL e sosta, che con una targa estera non registrata spesso restano senza destinatario. Chi vuole capire come funzionano i varchi trova i dettagli nella guida sulle ZTL e le relative multe.

Lavoratori frontalieri: sessanta giorni per registrarsi

Il comma 3 si occupa di chi vive in Italia e lavora, come dipendente o autonomo, in uno Stato limitrofo o confinante, circolando con un veicolo di sua proprietà immatricolato in quel Paese. È la situazione tipica di chi abita nel Comasco o nel Varesotto e lavora in Canton Ticino, o vive in Valle d'Aosta e lavora in Francia.

Per queste persone il veicolo non va reimmatricolato: si applicano le regole del comma 2, con un obbligo di registrazione al REVE entro sessanta giorni dall'acquisto della proprietà del veicolo. I veicoli registrati possono essere guidati anche dai familiari conviventi residenti in Italia. Per la registrazione serve dimostrare l'attività lavorativa nello Stato confinante, oltre ai documenti del veicolo.

Chi non è residente: fino a un anno

Turisti, studenti in mobilità che non trasferiscono la residenza, stranieri di passaggio: per loro vale l'articolo 132. I veicoli immatricolati all'estero, in regola con le eventuali formalità doganali, possono circolare in Italia per un massimo di un anno sulla base del documento di circolazione del Paese d'origine, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Per il personale straniero in servizio presso organismi o basi militari internazionali in Italia, e per i loro familiari conviventi, il limite è la durata del mandato. Chi supera l'anno è soggetto alle stesse sanzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93-bis.

Il punto chiave è la residenza anagrafica, che va chiesta al Comune quando in Italia si ha la dimora abituale. Rinviare l'iscrizione all'anagrafe per continuare a usare la targa estera è una strategia fragile: la dimora abituale si ricostruisce da contratti, utenze e abitudini di sosta.

Targa estera, esame italiano

Chi ha preso la residenza in Italia e deve rifare o convertire la patente può prepararsi con l'app Noigui: quiz ministeriali in italiano, spiegazioni semplici e simulazioni identiche all'esame di teoria.

Chi è escluso dalle regole

Il comma 5 elenca i casi in cui le regole su immatricolazione e documento a bordo non si applicano:

  • i residenti nel comune di Campione d'Italia;
  • il personale civile e militare delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero;
  • il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
  • i familiari conviventi all'estero con queste persone;
  • i casi in cui il proprietario del veicolo, residente all'estero, è presente a bordo.

L'ultima eccezione è la più utile nella vita di tutti i giorni: se l'amica residente a Vienna è seduta accanto a chi guida la sua auto, il documento non serve. Il comma 6 aggiunge un'esenzione dal solo comma 2 per i residenti in Italia che guidano veicoli targati San Marino e nella disponibilità di imprese sammarinesi a cui sono legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione continuativa.

ViolazioneChi pagaSanzioneConseguenze sul veicolo
Residente proprietario che non immatricola entro tre mesi (comma 1), o frontaliere non registrato (comma 3)Il proprietarioDa 400 a 1.600 euroRitiro del documento, stop alla circolazione, deposito; confisca se entro 30 giorni non si immatricola, non si registra o non si esce dall'Italia
Nessun documento con data certa a bordo (comma 2)Chi circola senza documentoDa 250 a 1.000 euroFermo amministrativo fino all'esibizione del documento o per 60 giorni
Mancata iscrizione al REVE oltre i 30 giorni o variazioni non comunicate (commi 2 e 9)Chi circola senza registrazioneDa 712 a 3.558 euroRitiro immediato del documento di circolazione fino alla regolarizzazione
Non residente oltre l'anno (art. 132)Chi viola la normaCome comma 7: da 400 a 1.600 euroStesse misure previste per il residente proprietario
Agente di polizia locale di spalle accanto a un'auto parcheggiata
Senza immatricolazione o iscrizione al REVE si rischiano multe, fermo e anche la confisca.

Auto con targa estera in Italia: cosa succede quando si viene fermati

Le sanzioni pecuniarie sono solo una parte del problema. Nel caso più grave, quello del residente proprietario che non ha immatricolato l'auto in Italia, l'agente ritira il documento di circolazione, ordina di fermare subito il veicolo e ne dispone il trasporto in un luogo non aperto al pubblico. Il proprietario riceve l'intimazione a immatricolare l'auto in Italia, oppure, se è un frontaliere, a registrarla al REVE.

In alternativa si può chiedere l'autorizzazione a lasciare il Paese per la via più breve, guidando l'auto oltre il confine. Il termine è stretto: se entro trenta giorni dalla violazione il veicolo non è stato immatricolato o registrato, o non ha varcato il confine, scatta la confisca amministrativa. Circolare durante il sequestro, o violare le prescrizioni dell'autorizzazione, comporta ulteriori sanzioni.

Chi invece viene sorpreso senza il documento con data certa riceve un verbale con l'obbligo di esibirlo entro trenta giorni. Il veicolo va in fermo amministrativo e viene restituito solo dopo l'esibizione del documento o, comunque, trascorsi sessanta giorni. Se il documento non viene presentato, scatta un'ulteriore sanzione prevista dall'articolo 94 del Codice. Gli importi indicati sono quelli del testo vigente e seguono gli aggiornamenti periodici previsti per le multe del Codice; per contestare un verbale ritenuto sbagliato valgono le regole generali descritte nella guida sul ricorso contro una multa.

Come ci si iscrive al REVE, passo per passo

La registrazione si fa presso gli uffici del PRA gestiti dall'ACI, su appuntamento prenotabile online, oppure tramite una delegazione ACI o un'agenzia di pratiche auto. La pratica, se i documenti sono completi, viene chiusa in tempo reale.

  • modulo di richiesta firmato;
  • documento d'identità valido e codice fiscale;
  • documento di circolazione estero, con traduzione giurata se rilasciato da un Paese extra UE;
  • il titolo con data certa che attesta l'utilizzo legittimo e la sua durata, oppure, per i frontalieri, la documentazione d'acquisto del veicolo e quella del lavoro nello Stato confinante;
  • ricevuta del pagamento effettuato tramite pagoPA;
  • delega e documento del delegato, se si manda un'altra persona.

I costi indicati dall'ACI sono 27 euro di emolumenti e 16 euro di imposta di bollo, per un totale di 43 euro, a cui può aggiungersi l'imposta provinciale di trascrizione, il cui importo va verificato con l'ufficio provinciale. Al termine si riceve un'attestazione di avvenuta registrazione con la targa estera, un codice identificativo del veicolo e un QR code che permette alle forze dell'ordine di verificarne l'autenticità. Va tenuta a bordo. Conviene conservarne anche una copia in PDF, perché l'ACI non rilascia duplicati.

Esterovestizione: perché i controlli sono aumentati

Dietro la norma c'è un fenomeno preciso, chiamato esterovestizione: auto intestate a società o persone residenti all'estero, spesso tramite noleggi a lungo termine, ma usate stabilmente in Italia da residenti. Con una successiva circolare il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione delle forze di polizia sul tema, e le polizie locali incrociano ormai lettori di targhe, banche dati e abitudini di sosta. Un'auto con targa straniera parcheggiata ogni notte sotto la stessa casa è il primo indizio che fa partire un controllo.

Cosa fare adesso: il controllo in base al proprio caso

  • Residente proprietario di un'auto estera: annotare la data di iscrizione all'anagrafe e avviare subito la reimmatricolazione, che deve concludersi entro tre mesi.
  • Residente che guida l'auto di un non residente: farsi firmare un documento con data certa e tenerlo a bordo, contare i giorni di utilizzo nell'anno e registrarsi al REVE prima di superare il trentesimo.
  • Frontaliere: registrare l'auto al REVE entro sessanta giorni dall'acquisto, con la prova del lavoro all'estero.
  • Non residente: si circola fino a un anno; con il trasferimento della residenza, per il veicolo di proprietà scatta la regola dei tre mesi.
  • Chi valuta un noleggio con una società straniera: mettere in conto documento, REVE e controlli prima di firmare.

Chi fa il percorso inverso, cioè porta la propria auto italiana e la propria patente oltre confine, trova le regole nella guida su come guidare all'estero con la patente italiana.

Domande frequenti

Dopo quanto tempo dalla residenza devo immatricolare in Italia la mia auto estera?

Entro tre mesi dall'acquisizione della residenza anagrafica, cioè dall'iscrizione all'anagrafe del Comune. Dopo quel termine il veicolo non può più circolare e il proprietario rischia una sanzione da 400 a 1.600 euro, il ritiro del documento e, se non regolarizza entro trenta giorni, la confisca.

Posso guidare l'auto di un amico che vive all'estero?

Sì, se a bordo c'è un documento firmato dal proprietario, con data certa, che indichi titolo e durata della disponibilità. Se il proprietario è a bordo il documento non serve. Oltre i trenta giorni di utilizzo nell'anno, anche non consecutivi, bisogna registrarsi al REVE.

Quanto costa iscriversi al REVE?

Secondo l'ACI la registrazione costa 27 euro di emolumenti più 16 euro di imposta di bollo, per un totale di 43 euro. Può aggiungersi l'imposta provinciale di trascrizione, il cui importo varia e va verificato presso l'ufficio provinciale.

Sono frontaliere in Svizzera: devo reimmatricolare l'auto?

No, se l'auto è di proprietà del lavoratore e immatricolata nello Stato in cui lavora. Va però registrata al REVE entro sessanta giorni dall'acquisto della proprietà, e a quel punto possono guidarla anche i familiari conviventi residenti in Italia.

Un turista può circolare in Italia con la sua auto straniera?

Sì, chi non è residente può circolare con un veicolo immatricolato all'estero per un massimo di un anno, sulla base del documento di circolazione del proprio Paese. Oltre l'anno si applicano le stesse sanzioni previste per il residente che non immatricola in Italia.

Esiste ancora il divieto dopo sessanta giorni di residenza?

No, quella regola apparteneva alla prima versione della norma del 2018 ed è stata riscritta dalla legge 238 del 2021. Oggi il proprietario residente ha tre mesi per immatricolare, mentre i sessanta giorni restano solo come termine di registrazione per i frontalieri.